ART. 102 
                     (scarichi di acque termali) 
 
   1. Per le  acque  termali  che  presentano  all'origine  parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a  quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  le
sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5  alla
parte terza del presente decreto. 
   2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta  salva  la  disciplina
delle autorizzazioni adottata dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo
124, comma 5: 
    a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro  immissione  nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche  e  non
causi danni alla salute ed all'ambiente; 
    b) sul suolo o negli strati superficiali del  sottosuolo,  previa
verifica delle situazioni geologiche; 
    c) in reti fognarie,  purche'  vengano  osservati  i  regolamenti
emanati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato   e   vengano
autorizzati dalle Autorita' di ambito; 
    d) in reti fognarie  di  tipo  separato  previste  per  le  acque
meteoriche.