Art. 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative (art. 7, d.m. 27 maggio 2005) 1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione: a) certificazione di qualita' di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a); b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato dal consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettere c.1) e c.2), e da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c.3). 2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale puo' essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validita' di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).
Note all'art. 102 - Per il testo dell'art. 188 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 101.