Art. 102 
 
         Documentazione nel caso di consorzio di cooperative 
 
                    (art. 7, d.m. 27 maggio 2005) 
 
    1. Per la dimostrazione del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
presente regolamento, in caso di consorzio di  cooperative  stabilito
nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione: 
    a) certificazione di qualita' di cui all'articolo  98,  comma  1,
lettera a); 
    b)  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di   cui
all'articolo 188 del codice, deve  essere  dimostrato  dal  consorzio
mediante la presentazione dei  documenti  di  cui  all'articolo  100,
comma 1, lettera b), e comma 2; 
    c) il possesso dei  requisiti  di  ordine  speciale  deve  essere
dimostrato mediante la  presentazione  da  parte  del  consorzio  dei
documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettere c.1) e c.2), e da
parte del consorzio  e/o  delle  consorziate  dei  documenti  di  cui
all'articolo 100, comma 1, lettera c.3). 
    2. In caso di possesso, da parte del consorzio,  di  attestazione
SOA per qualsiasi categoria  e  classifica,  rilasciata  da  meno  di
cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del  possesso
dei requisiti di ordine generale puo' essere soddisfatta  tramite  la
produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di
validita' di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e  terzo  periodo,
ad  esclusione  dei  requisiti  di  ordine   generale   riferiti   ai
responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i  quali
deve essere prodotta la documentazione di cui  al  comma  1,  lettera
b.2). 
 
              Note all'art. 102 
              -  Per  il  testo  dell'art.  188  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 101.