Art. 102 (L)
Modalita'  per  l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 27)

  1.  Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
  2.  Al  recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di  lavori  di  demolizione  di  opere  in contravvenzione alle norme
tecniche  di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente
ufficio  comunale  in  base alla liquidazione dei lavori stessi fatta
dal competente ufficio tecnico della regione.
  3.  La  riscossione  delle  somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e'
fatta mediante ruoli esecutivi.
  4.  Il  versamento  delle  somme stesse e' fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.