Art. 102. (Art. 14 del Testo Unico) STRISCIA DI MEZZERIA. CASI PARTICOLARI La striscia di mezzeria deve essere discontinua, nelle carreggiate a due corsie, allorche' sia consentita, in caso di sorpasso, l'occupazione momentanea della corsia adiacente destinata al senso opposto di marcia (fig. 109-a). La striscia di mezzeria deve essere continua, nelle carreggiate a due corsie, allorche' in caso di sorpasso, non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente (fig. 109-b). La striscia di mezzeria continua nei tratti adducenti alle aree di manovra degli incroci, e in prossimita' dei passaggi pedonali e dei passaggi ferroviari a livello, deve essere, di massima, lunga m. 30,00 (fig. 110). Nei centri abitati sono ammesse, in casi eccezionali, lunghezze minori. La striscia continua, da apporre lungo le curve, lungo le strettoie e lungo i dossi (figg. 111-a, 111-b), deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per distanze di visibilita' commisurate alla velocita' predominante nel tronco stradale interessato.