Art. 102.
                       Attivita' assistenziale

  Il  personale  docente universitario, e i ricercatori che esplicano
attivita'   assistenziale   presso   le   cliniche   e  gli  istituti
universitari  di  ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle
universita',  convenzionati  ai  sensi  dell'art.  39  della legge 23
dicembre  1978  n.  833  assumono  per quanto concerne l'assistenza i
diritti  e  i  doveri  previsti  per  il  personale di corrispondente
qualifica,  del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei
successivi  commi  e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo
di  convenzione  di  cui  al citato art. 39. Dell'adempimento di tali
doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti
in relazione al loro stato giuridico.
  Al   personale   di  cui  al  precedente  comma  e'  assicurata  la
equiparazione  del trattamento economico complessivo corrispondente a
quello  del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione,
mansione  ed  anzianita'  secondo  le  vigenti  disposizioni ai sensi
dell'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
  Nell'ambito  della  convenzione  di  cui all'art. 39 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833, verra' anche fissato il limite finanziario,
entro  il  quale  comprendere  le  indennita'  di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
  Le  corrispondenze  funzionali  tra  il  personale medico dei ruoli
universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale,
previste  dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:
    il  professore  ordinario e straordinario e' equiparato al medico
appartenente alla posizione apicale;
    il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione
intermedia;
    l'assistente  ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori
sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
  In  rapporto  alla  disponibilita' di posti vacanti nelle strutture
assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di
cui   al  precedente  primo  comma,  ai  professori  associati,  agli
assistenti  ed  ai  ricercatori  possono  essere  attribuite  ai fini
assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle
indicate nel precedente comma.
  L'attribuzione  della qualifica superiore e' deliberata annualmente
dal  rettore,  su  motivato conforme parere espresso dal consiglio di
facolta'  sulla  base  del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti  desunto  dai  titoli  accademici,  didattici e scientifici
comprendenti  anche  l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di
ruolo.  Nel  caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga
prestato  senza che il personale medico universitario sia in possesso
dei  requisiti  richiesti  dalle  norme vigenti per il corrispondente
personale  ospedaliero,  il  predetto  servizio non e' valutabile nei
concorsi ospedalieri.
  L'affidamento  delle  funzioni  di  cui  ai  precedenti  commi deve
comunque   rispettare   l'afferenza  ai  raggruppamenti  disciplinari
stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
  Il  rapporto  di  lavoro  dei  professori universitari che svolgono
attivita'  assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito
secondo  le  disposizioni  previste  dall'art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del
presente decreto.
  L'opzione   e'   reversibile   in  relazione  a  motivate  esigenze
didattiche  e  di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si
esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10.
  I  ricercatori  universitari di cui al presente articolo, a seconda
che  prestino  servizio  per un numero di ore globalmente considerato
uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita'
sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla
rispettiva  integrazione  del  trattamento  economico  secondo quanto
previsto nel precedente secondo comma.