Art. 102.
                          Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
  b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei
bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla
nomina dei consigli di disciplina;
  c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
  d) al  rilascio delle  concessioni alle imprese  di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni;
  e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio
di metropolitane e tramvie;
  f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
  g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo
26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.
 
          Nota all'art. 102:
            - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia
          portuale" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  4
          febbraio 1994, n. 28):
            "Art.  26  (Trasferimento  al  Ministero  dei trasporti e
          della navigazione del servizio per  escavazione  dei  porti
          marittimi  nazionali).  -  1.    Dal  1  gennaio  dell'anno
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  servizio  per l'escavazione dei porti marittimi
          nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   cessa  di
          appartenere  al  Ministero  dei  lavori   pubblici   ed   e
          trasferito  alle  dipendenze  del Ministero dei trasporti e
          della navigazione.
            2.  Con  decreto  dei  Ministri  dei  trasporti  e  della
          navigazione  e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il
          Ministro del tesoro, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge, saranno stabilite
          le  modalita'  ed  i  criteri  per  il  trasferimento   del
          personale   e   dei   mezzi,   con   i  relativi  cantieri,
          appartenenti al servizio di cui al comma 1.
            3. Il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  con
          proprio  decreto,  emana  le norme per il funzionamento del
          servizio di' cui al comma 1.
            4. Dalla data di cui al comma  1,  sono  istituiti  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e della
          navigazione   appositi   capitoli    rispettivamente    per
          l'acquisizione,  l'ammodernamento  e  la  manutenzione  dei
          mezzi effossori, nonche' per la gestione del  servizio  per
          l'escavazione  dei  porti,  con  contestuale  riduzione dei
          corrispondenti  capitoli  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dei lavori pubblici.
            5. Il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  con
          proprio  decreto,  sentito il Ministro dell'ambiente per le
          questioni  che  attengono  alla  valutazione   dell'impatto
          ambientale,  approva il piano poliennale di escavazione dei
          porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
            6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale.  In
          sede di prima applicazione della presente legge, il decreto
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere
          emanato entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge stessa".