Art. 102 
 
 
       Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti  dall'articolo  7,  comma  2,  il  contenuto  dei  piani  di
risoluzione e' disciplinato dal presente articolo. 
  2. Il  piano  di  risoluzione  tiene  conto  di  diversi  possibili
scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia  idiosincratico  o  si
verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia  o  al
ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il  piano  di  risoluzione
non presuppone alcuno dei seguenti interventi: 
    a) il sostegno finanziario pubblico  straordinario,  fatto  salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
    b) l'assistenza di liquidita' di emergenza  fornita  dalla  banca
centrale; o 
    c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla  banca  centrale  che
preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 
  3. Il piano prevede una serie di opzioni per  l'applicazione  delle
misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove  possibile  e
opportuno, in forma quantificata: 
    a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; 
    b) una sintesi  dei  cambiamenti  sostanziali  intervenuti  nella
banca rispetto all'ultima informazione fornita; 
    c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee  di
operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni,
sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da
garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca; 
    d) una stima dei tempi  necessari  per  l'esecuzione  di  ciascun
aspetto sostanziale del piano; 
    e) una descrizione della valutazione della risolvibilita'; 
    f) una descrizione  delle  misure  necessarie  per  affrontare  o
rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita'; 
    g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la
trasferibilita' delle  funzioni  essenziali,  linee  di  operativita'
principali e attivita' della banca; 
    h) una descrizione  dei  dispositivi  atti  a  garantire  che  le
informazioni richieste alla banca per la redazione  del  piano  siano
aggiornate  e  a  disposizione  della  Banca  d'Italia  in  qualsiasi
momento; 
    i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni  di
risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti; 
      i)  sostegno   finanziario   pubblico   straordinario   diverso
dall'impiego dei fondi di risoluzione; 
      ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una  banca
centrale; o 
      iii) assistenza di liquidita' da parte di  una  banca  centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di  interesse
non standard. 
    l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che  si
potrebbero applicare nei vari  scenari  possibili  e  le  tempistiche
applicabili; 
    m) una descrizione delle interdipendenze critiche; 
    n)  una  descrizione  delle  opzioni  praticabili  per  mantenere
l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di  mercato
e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti; 
    o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della  banca,
compresa una stima  dei  costi  associati  e  una  descrizione  delle
previste procedure di consultazione del personale durante il processo
di risoluzione, tenendo conto se del caso dei  sistemi  nazionali  di
dialogo con le parti sociali; 
    p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico; 
    q) il  requisito  minimo  di  passivita'  soggette  a  bail-in  e
l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato; 
    r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali  per
assicurare la continuita' del funzionamento  dei  processi  operativi
della banca; 
    s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano  di
risoluzione. 
  4. Il piano indica inoltre le modalita' e la  tempistica  con  cui,
nelle situazioni previste  dal  piano,  la  banca  puo'  chiedere  di
ricorrere a forme  di  assistenza  della  Banca  Centrale  Europea  e
identifica le attivita'  che  potrebbero  essere  considerate  idonee
quali garanzie. Contiene infine le ulteriori  informazioni  richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 
  5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.