Art. 102 
 
 
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 168, comma 2, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "La durata massima  della  concessione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali,  la
durata massima della concessione". 
 
          Note all'art. 102: 
              - Si riporta l'art.  168  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 168 (Durata delle concessioni). -  1.  La  durata
          delle concessioni e' limitata ed e' determinata  nel  bando
          di gara  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente
          aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al
          concessionario. La stessa e' commisurata  al  valore  della
          concessione,  nonche'   alla   complessita'   organizzativa
          dell'oggetto della stessa. 
              2. Per  le  concessioni  ultraquinquennali,  la  durata
          massima della concessione  non  puo'  essere  superiore  al
          periodo di tempo necessario al recupero degli  investimenti
          da parte  del  concessionario  individuato  sulla  base  di
          criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
          capitale  investito,  tenuto   conto   degli   investimenti
          necessari  per  conseguire   gli   obiettivi   contrattuali
          specifici come risultante dal piano  economico-finanziario.
          Gli  investimenti  presi  in  considerazione  ai  fini  del
          calcolo comprendono  quelli  effettivamente  sostenuti  dal
          concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso  di
          concessione.".