(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 101)
                              Art. 101. 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali: 
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento; 
      b) rilevanza degli obblighi violati; 
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente; 
      d) grado di danno o di  pericolo  causato  all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti; 
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro; 
      g) eventuale coinvolgimento di minori. 
    I docenti non possono essere  sanzionati  per  comportamenti  che
rientrano nell'esercizio della liberta' di insegnamento. 
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero  verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a)  inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio   o   delle
deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di  assenze  per
malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a)  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
      b) condotte  non  conformi  a  principi  di  correttezza  verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o  terzi  o
comunque nei confronti  di  genitori  e  delle  studentesse  e  degli
studenti; 
      c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilita',  ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 
      d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati  o  sui
quali,  in  relazione  alle  sue  responsabilita',  debba   espletare
attivita' di custodia o vigilanza; 
      e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi  dell'amministrazione  o  di
terzi; 
      f) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970; 
      g)  insufficiente  rendimento  nell'assolvimento  dei   compiti
assegnati, ove non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001; 
      h) violazione dell'obbligo  previsto  dall'art.  55-novies  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia
derivato disservizio ovvero  danno  o  pericolo  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi. 
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali  a  favore  dei
dipendenti. 
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a un massimo di  dieci  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; 
      c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello  stesso;  in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in  relazione
alla  durata  dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei  doveri
del dipendente, agli  eventuali  danni  causati  all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi; 
      d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal  primo  giorno,
da parte del docente, con  esclusione  dei  supplenti  brevi  cui  si
applica specifica disciplina regolamentare, nella  sede  assegnata  a
seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita'  territoriale
o professionale; 
      e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o
di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; 
      f) manifestazioni ingiuriose  nei  confronti  dell'istituzione,
salvo che siano espressione della  liberta'  di  pensiero,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
      g) ove  non  sussista  la  gravita'  e  la  reiterazione  delle
fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n.  165/2001,  atti  o  comportamenti  aggressivi
ostili e denigratori  che  assumano  forme  di  violenza  morale  nei
confronti  di  un   altro   dipendente,   comportamenti   minacciosi,
ingiuriosi,  calunniosi  o  diffamatori  nei   confronti   di   altri
dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti  e
studentesse; 
      h) violazione degli obblighi di vigilanza nei  confronti  degli
allievi e degli studenti affidati; 
      i) violazione  del  segreto  di  ufficio  inerente  ad  atti  o
attivita' non soggetti a pubblicita'; 
      j) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti  o  a
terzi. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo  di
6 mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione  in  relazione
ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; 
      c) atti, comportamenti lesivi della dignita'  della  persona  o
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la  gravita'  e
la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; 
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con gli utenti; 
      e)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; 
      f) ingiustificate assenze collettive nei  periodi,  individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la  continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza; 
      g) violazione degli obblighi  di  vigilanza  nei  confronti  di
allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio  o
dall'arbitrario abbandono dello stesso; 
      h) compimento di atti  in  violazione  dei  propri  doveri  che
pregiudichino  il  regolare  funzionamento  dell'istituzione  e   per
concorso negli stessi atti. 
    In  caso  di  irrogazione  della  sanzione   disciplinare   della
sospensione dal servizio  di  cui  al  presente  comma,  il  relativo
periodo non e' computabile ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e
comporta un ritardo di  due  anni  nella  progressione  economica  di
carriera. 
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
      1) con preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  dall'art.  55-quater,  comma  1,
lettere b), c) e da f-bis) a f-quinquies) del decreto legislativo  n.
165/ 2001; 
        b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
        c) recidiva nel  biennio  di  atti,  anche  nei  riguardi  di
persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure
quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere  di
particolare gravita' o anche quando sono compiuti  nei  confronti  di
allievi, studenti e studentesse all'interno del contesto accademico; 
        d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di
ottenere  un  vantaggio  nell'ambito  delle  procedure  di  mobilita'
territoriale o professionale; 
        e)  condanna  passata  in  giudicato,  per  un  delitto  che,
commesso fuori del  servizio  e  non  attinente  in  via  diretta  al
rapporto di lavoro, non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua
specifica gravita'; 
        f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art.
16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013; 
        g) violazione dei doveri e degli  obblighi  di  comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro; 
        h) mancata ripresa del servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'istituzione; 
      2) senza preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  nell'art.  55-quater,  comma  1,
lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001; 
        b) commissione di gravi fatti illeciti di  rilevanza  penale,
ivi  compresi  quelli  che  possono  dare  luogo   alla   sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art.  14,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 15; 
        c) condanna passata in giudicato per un delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita'; 
        d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
        e) condanna, anche non passata in giudicato: 
          per i  delitti  gia'  indicati  nell'art.  7,  comma  1,  e
nell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  235  del
2012; 
          quando  alla  condanna  consegua  comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
          per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001 n. 97; 
          per gravi delitti commessi in servizio; 
        f) violazioni intenzionali  degli  obblighi,  non  ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori  di  cui  all'art.  11,  e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti. 
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione secondo  le  previsioni  dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di  stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione.