Art. 102 
 
(Abilitazione all'esercizio della professione  di  medico-chirurgo  e
    ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) 
 
  1. Il conseguimento  della  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Medicina e Chirurgia  -  Classe  LM/41  abilita  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio  2018,  n.
58. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,  comma  95,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguato  l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2007,  n.
155, S.O. Con decreto rettorale, in  deroga  alle  procedure  di  cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
gli atenei dispongono  l'adeguamento  dei  regolamenti  didattici  di
ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe
LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino gia'  iscritti  al  predetto
Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli
studi,   secondo   l'ordinamento   didattico   previgente,   con   il
conseguimento del solo titolo accademico. In tal  caso  resta  ferma,
altresi',   la    possibilita'    di    conseguire    successivamente
l'abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo,
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. I laureati in Medicina e Chirurgia,  il  cui  tirocinio  non  e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione  dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della  professione
di  medico-chirurgo  con  il  conseguimento  della  valutazione   del
tirocinio,  prescritta  dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.
445. 
  3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione
- anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  della
professione  di  medico-chirurgo,  che  abbiano  gia'  conseguito  il
giudizio di idoneita' nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,
svolto  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  n.  58  del  2008,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  445  del  2001,  sono  abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data  continuano  ad  avere  efficacia,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche'  quelle  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del  2001,  relative  all'organizzazione,  alla  modalita'  di
svolgimento,  di  valutazione  e  di  certificazione  del   tirocinio
pratico-valutativo. 
  5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle lauree  nelle  professioni  sanitarie  (L/SNT/2),  (L/SNT/3)  e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la  prova
pratica  puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle   competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui  al  punto  2  della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il
riconoscimento ai  sensi  della  Direttiva  2005/36/CE  e  successive
modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio  di  una
professione sanitaria di cui all'articolo 1 della  legge  1  febbraio
2006,  n.  4  sia  subordinato  allo   svolgimento   di   una   prova
compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e
la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui  al  punto  2
della  circolare  del  Ministero  della  salute   e   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  del  30  settembre
2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9