ART. 103
                        (scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessiva
onerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  a
recapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi siano
conformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sino
all'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idrici
superficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo in
conformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.