Art. 103. Sospensione, revoca o modifica dell'AIC 1. Il Ministero della salute sospende, revoca o modifica un'AIC qualora sia accertato che: a) la valutazione del rapporto rischio beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali, nonche' della sicurezza del consumatore quando l'autorizzazione riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico; b) il medicinale veterinario non ha alcun effetto terapeutico sulla specie animale oggetto del trattamento; c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa, e quantitativa dichiarata; d) il tempo di attesa, indicato affinche' i prodotti alimentari provenienti dall'animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente; e) il medicinale veterinario e' autorizzato per un uso vietato da successive disposizioni comunitarie; f) le informazioni che figurano nel fascicolo, a norma degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 31, sono erronee; g) i controlli di cui all'articolo 101, comma 1, non sono stati effettuati. 2. Quando una disciplina comunitaria e' ancora in corso d'adozione, il Ministero della salute puo' rifiutare il rilascio dell'AIC di un medicinale veterinario, se ritiene che tale misura sia necessaria per assicurare la tutela della salute pubblica dei consumatori o della salute degli animali. 3. L'AIC puo' essere inoltre sospesa, ritirata, revocata o modificata qualora sia accertato quanto segue: a) le informazioni figuranti nel fascicolo a norma degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono state modificate a norma dell'articolo 31, commi 1 e 4; b) gli elementi nuovi di cui all'articolo 31, comma 3, non sono stati portati a conoscenza del Ministero della salute.