Art. 103. (Art. 14 del Testo Unico) STRISCE DI CORSIA Le strisce di corsia sono di ausilio alla organizzazione del traffico entro appropriati canali ed aumentano l'efficienza delle strade nonche' la sicurezza della marcia. Le delimitazioni delle corsie di circolazione sulle strade a doppio senso od a senso unico deve essere fatta per mezzo di strisce discontinue di colore bianco (figg. 112, 117). In prossimita' delle aree di manovra degli incroci, allorche' la carreggiata e organizzata per l'immagazzinamento predirezionale dei veicoli, le strisce di corsia devono essere continue per una lunghezza non superiore a m. 50 (fig. 113). La larghezza della corsia puo' variare da un minimo di m. 2,80 nelle zone urbane ad un massimo di m. 4. Una opportuna maggiorazione e' consentita nelle curve, nelle corsie delimitate da isole direzionali od in presenza di ostacoli fissi. Una larghezza inferiore al suddetto minimo puo' essere consentita per le corsie speciali od alle piste riservate ai motoveicoli ed ai velocipedi. Larghezze inferiori al minimo suddetto possono essere inoltre consentite in via eccezionale nelle strade urbane dove la circolazione sia lenta e non comprenda ne' mezzi di servizio pubblico, ne' autocarri e derivati il tracciamento delle strisce di corsia e' obbligatorio nelle strade extraurbane a tre o piu' corsie (fig. 112). Il tracciamento delle strisce di corsia e' raccomandato sulle strade urbane a doppio senso che consentono almeno due file di circolazione per ogni senso (figg. 117 e 118) nonche' sulle strade a senso unico che consentono parimenti almeno due file. E' desiderabile inoltre il tracciamento delle strisce di corsia nei tratti di carreggiata adducenti ad incroci regolati, dove lo spazio consenta due o piu' file di veicoli (fig. 119-b). In questo caso le corsie delimitate dalle strisce possono essere completate da frecce direzionali (fig. 12).