(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 103)
                              Art. 103. 
                Procedura e pronuncia della decadenza 

 
  Atta dichiarazione di decadenza dell'esattore provvede il prefetto,
sentito l'intendente di finanza e, nel caso previsto dal terzo  comma
dell'art. 102, su proposta dell'ispettorato del lavoro. Il decreto di
decadenza e' notificato, a cura del sindaco, per  atto  di  ufficiale
giudiziario. 
  Il decreto di decadenza non puo' essere emesso ne' notificato  dopo
la scadenza della rata prima  che  sia  decorso  il  termine  per  il
versamento degli otto decimi di cui al numero 1) dell'art. 61. 
  Nell'ipotesi  prevista  alla  seconda  parte  del   secondo   comma
dell'articolo precedente la decadenza  non  puo'  essere  pronunciata
oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della seconda
ordinanza di vendita della cauzione. 
  Quando la decadenza e' pronunciata per le cause di cui al numero 2)
ovvero dell'ultimo comma dell'art. 31, nonche' del  secondo  e  terzo
comma dell'articolo precedente gli addebiti devono essere previamente
contestati ed e' ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro per le
finanze.