Art. 103. Procedura e pronuncia della decadenza Atta dichiarazione di decadenza dell'esattore provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 102, su proposta dell'ispettorato del lavoro. Il decreto di decadenza e' notificato, a cura del sindaco, per atto di ufficiale giudiziario. Il decreto di decadenza non puo' essere emesso ne' notificato dopo la scadenza della rata prima che sia decorso il termine per il versamento degli otto decimi di cui al numero 1) dell'art. 61. Nell'ipotesi prevista alla seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente la decadenza non puo' essere pronunciata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della seconda ordinanza di vendita della cauzione. Quando la decadenza e' pronunciata per le cause di cui al numero 2) ovvero dell'ultimo comma dell'art. 31, nonche' del secondo e terzo comma dell'articolo precedente gli addebiti devono essere previamente contestati ed e' ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze.