Art. 103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualita' di professori universitari associati e professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' in qualita' di assistente volontario. Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo entro un anno della predetta data. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali. I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso universita' straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto come requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo. Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi. I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766.