Art. 103 Imprese di assicurazione 1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge. 2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni. 3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilita' obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito. 4. Alle societa' e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, e' attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Nota all'art. 103: In relazione all'ultimo comma del presente articolo si ritiene opportuno trascrivere il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 (costituzione dei fondi comuni) della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare): "La partecipazione a fondi comuni da parte delle societa' e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale e' ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni".