Art. 103 (a). Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo (( deve )) comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.. 2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi', ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e' tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. 3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. 4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui (( al comma 1 )) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione e' da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione e' commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso di errata-corrige pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.