Art. 103 
 
 
                 Contenuto dei piani di risoluzione 
                    di gruppo: regime transitorio 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti  dall'articolo  8,  comma  2,  il  contenuto  dei  piani  di
risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo. 
  2. Il piano di risoluzione di gruppo: 
    a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo  alle
singole componenti del gruppo, anche mediante  azioni  coordinate  di
risoluzione nei confronti di piu' componenti; 
    b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di  risoluzione
possono essere applicati ed  esercitati  in  maniera  coordinata  nei
confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione  europea,
ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di  un
terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o
di attivita' svolte da una  serie  di  componenti  del  gruppo  o  da
singole sue componenti, e  individua  i  potenziali  ostacoli  a  una
risoluzione coordinata; 
    c) nel caso di un gruppo che comprende  componenti  stabilite  in
Stati terzi, definisce opportune intese  per  la  cooperazione  e  il
coordinamento  con  le  autorita'  pertinenti  di  tali  Stati  e  le
implicazioni nell'Unione europea della risoluzione  delle  componenti
stabilite in Stati terzi; 
    d)  indica  le  misure,  tra  cui  la  separazione  giuridica  ed
economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per
agevolare la risoluzione del gruppo  quando  di  questa  ricorrono  i
presupposti; 
    e)  indica  le  modalita'  di  finanziamento  delle   azioni   di
risoluzione del gruppo  e,  qualora  siano  necessari  interventi  di
finanziamento, espone i criteri per la  ripartizione  dell'onere  del
finanziamento tra  le  varie  fonti  di  finanziamento  presenti  nei
diversi Stati membri. Il piano non  presuppone  alcuno  dei  seguenti
interventi: 
      i) sostegno  finanziario  pubblico  straordinario  diverso  dai
fondi di risoluzione; 
      ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale;
oppure 
      iii) assistenza di liquidita' da parte di  una  banca  centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di  interesse
non standard. 
  3. Il piano contiene inoltre le  ulteriori  informazioni  richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 
  4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene
conto,  tra  l'altro,  dell'articolo  85,  comma  4,  e  dell'impatto
potenziale della risoluzione sulla stabilita'  finanziaria  in  tutti
gli Stati membri interessati.