Art. 103 
 
 
                        (Garanzie definitive) 
 
  1.  L'appaltatore  per  la  sottoscrizione   del   contratto   deve
costituire una  garanzia,  denominata  "garanzia  definitiva"  a  sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3,  pari  al  10  per  cento  dell'importo
contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara  realizzate  in  forma  aggregata  da  centrali  di
committenza,  l'importo  della  garanzia  e'  indicato  nella  misura
massima del 10  per  cento  dell'importo  contrattuale.  Al  fine  di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con  ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire  e'  aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli  eccedenti  il  10  per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento  e'
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
per cento. La cauzione e' prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di
tutte le obbligazioni del contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonche'  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate   in   piu'
all'esecutore rispetto alle  risultanze  della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla  data  di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
di regolare esecuzione. La stazione  appaltante  puo'  richiedere  al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia  ove  questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso  di  inottemperanza,  la
reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di   prezzo   da
corrispondere  all'esecutore.  Alla  garanzia  di  cui  al   presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo  93,  comma
7, per la garanzia provvisoria; 
  2. Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per  l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso  di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di
quanto dovuto dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,  delle
leggi e dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei  lavoratori  comunque  presenti  in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi. Le  stazioni  appaltanti  possono  incamerare  la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto  dovuto  dal  soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti  dalla  inosservanza  di
norme e prescrizioni dei contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
  3. La mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1
determina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione   della
cauzione provvisoria presentata in sede di  offerta  da  parte  della
stazione appaltante, che aggiudica  l'appalto  o  la  concessione  al
concorrente che segue nella graduatoria. 
  4.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,
secondo  comma,  del  codice  civile,  nonche'  l'operativita'  della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. 
  5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente  svincolata  a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite  massimo  dell'80
per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo  della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data  di  ultimazione
dei lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo  e'
automatico, senza necessita' di nulla osta del  committente,  con  la
sola condizione della preventiva consegna  all'istituto  garante,  da
parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,   degli   stati   di
avanzamento dei lavori o di analogo  documento,  in  originale  o  in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  Tale  automatismo
si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono  nulle  le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo  nei  quindici
giorni  dalla  consegna  degli   stati   di   avanzamento   o   della
documentazione analoga  costituisce  inadempimento  del  garante  nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
  6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo   e'   subordinato   alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  bancaria
o  assicurativa  pari  all'importo  della  medesima  rata  di   saldo
maggiorato del tasso di interesse legale  applicato  per  il  periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo  o
della verifica di conformita'  nel  caso  di  appalti  di  servizi  o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
  7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a  costituire  e  consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra  i  danni  subiti
dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o   della
distruzione  totale  o  parziale  di   impianti   ed   opere,   anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento  e'  stabilito
l'importo della  somma  da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde
all'importo del contratto  stesso  qualora  non  sussistano  motivate
particolari  circostanze  che  impongano  un  importo  da  assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la  stazione
appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il  cui  massimale  e'  pari  al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed  un  massimo  di  5.000.000  di  euro.  La  copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e  cessa  alla
data di emissione del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o  comunque  decorsi  dodici  mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la  polizza
assicurativa e' sostituita  da  una  polizza  che  tenga  indenni  le
stazioni appaltanti da tutti i  rischi  connessi  all'utilizzo  delle
lavorazioni in garanzia o  agli  interventi  per  la  loro  eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato  pagamento  delle
somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione   da   parte
dell'esecutore  non  comporta  l'inefficacia   della   garanzia   nei
confronti della stazione appaltante. 
  8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di  cui
all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione  della
rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data  di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di
ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una
polizza indennitaria decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi
difetti costruttivi. La polizza  deve  contenere  la  previsione  del
pagamento in favore del committente non appena  questi  lo  richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.  Il  limite
di indennizzo della polizza decennale non deve  essere  inferiore  al
venti per cento del valore dell'opera realizzata e non  superiore  al
40 per cento, nel rispetto del principio  di  proporzionalita'  avuto
riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori  e'  altresi'
obbligato a stipulare, per i lavori di  cui  al  presente  comma  una
polizza di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  danni
cagionati a  terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari  al
5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
  9.  Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  allo  schema   tipo
approvato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
previamente concordato con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro
rappresentanze. 
  10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate,  su  mandato  irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di  tutti  i  concorrenti  ferma
restando la responsabilita' solidale tra le imprese". 
  11.  E'  facolta'  dell'amministrazione  in  casi   specifici   non
richiedere una garanzia per gli appalti  da  eseguirsi  da  operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le  forniture  di  beni
che per la loro natura, o per  l'uso  speciale  cui  sono  destinati,
debbano  essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione   o   forniti
direttamente  dai  produttori  o  di  prodotti  d'arte,   macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali  deve  essere
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato  ad  un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
 
          Note all'art. 103 
              - Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile: 
              "Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) 
              Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".