Art. 103 
 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti
               degli atti amministrativi in scadenza) 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validita'
fino al 15 giugno 2020". 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo  2020,  n.  9  e  8
marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.