Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita'
fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8
marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.