Art. 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le
relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure
stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a condizione che
il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in
data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di
cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per
l'esportazione il veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se
munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99. (138a) (148)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi
centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai
sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o
alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede
alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da'
notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal
pubblico registro automobilistico. (138a) (148)
3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a
€ 695)). IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE PERIODO. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) ((145))
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1° ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.