Art. 103 
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
                        motore e dei rimorchi 
 
  1.   Per   esportare   definitivamente   all'estero    autoveicoli,
motoveicoli o  rimorchi,  l'intestatario  o  l'avente  titolo  chiede
all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e  del  personale  la  cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli  e  dal  P.R.A.,  restituendo  le
relative targhe e la carta  di  circolazione,  secondo  le  procedure
stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto  delle  vigenti  norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a condizione che
il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito  positivo,  in
data non anteriore a sei mesi rispetto  alla  data  di  richiesta  di
cancellazione.  Per   raggiungere   i   transiti   di   confine   per
l'esportazione il veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se
munito  del  foglio  di  via  e  della  targa  provvisoria   prevista
dall'articolo 99. (138a) (148) 
  2. Le targhe ed  i  documenti  di  circolazione  vengono,  ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli  affari  generali  e  del  personale,  nel  caso  che   trascorsi
centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai
sensi dell'art. 159, non sia  stata  denunciata  la  sua  sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia  stato  reclamato  dall'intestatario
dei documenti anzidetti o  dall'avente  titolo  o  venga  demolito  o
alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede
alla cancellazione dall'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  ne  da'
notizia al competente ufficio del P.R.A.  per  la  cancellazione  dal
pubblico registro automobilistico. (138a) (148) 
  3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173  a
€ 695)). IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE PERIODO. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)  (114)
(124) (133) ((145)) 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11,  comma  6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5". 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (138a) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai  commi  1  e  2  del
presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai  commi  1  e  2  del
presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.