Art. 1037.
(Condizioni per la costituzione della servitu').
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che
puo' disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il
passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si vuol
destinare; che il passaggio richiesto e' il piu' conveniente e il
meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la
condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.