Articolo 104
          Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

  1.  Possono  essere assoggettati a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
    a)  i  beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
    b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
  2.  L'interesse  eccezionale  degli  immobili  indicati al comma 1,
lettera  a),  e'  dichiarato  con  atto  del  Ministero,  sentito  il
proprietario.
  3.  Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente,  che  ne  da'  comunicazione  al comune o alla citta'
metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.