Art. 104
          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

  1.  E'  vietato  lo  scarico  diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
  2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo  indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda  delle  acque  utilizzate  per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione  di  miniere  o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati  lavori  di  ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
  3.   In   deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro
delle  attivita'  produttive  per i giacimenti a mare ed anche con le
regioni  per  i  giacimenti  a  terra,  puo'  altresi' autorizzare lo
scarico  di  acque  risultanti  dall'estrazione  di idrocarburi nelle
unita'  geologiche  profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti,  oppure  in unita' dotate delle stesse caratteristiche, che
contengano  o  abbiano  contenuto idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre  sostanze  pericolose  diverse,  per  qualita'  e quantita', da
quelle  derivanti  dalla  separazione  degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni  sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche  necessarie  a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
  4.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di  sostanze  estranee,  puo'  autorizzare  gli scarichi nella stessa
falda  delle  acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli
inerti,  purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da
acqua   ed   inerti   naturali   ed  il  loro  scarico  non  comporti
danneggiamento  alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per  la  protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a
spese   del   soggetto   richiedente   l'autorizzazione,  accerta  le
caratteristiche  quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di
possibili  danni  per  la  falda,  esprimendosi con parere vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
  5.  Per  le  attivita'  di  prospezione,  ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in   mare   avviene   secondo  le  modalita'  previste  dal  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio con proprio decreto,
purche'  la  concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.
Lo  scarico  diretto  a  mare  e'  progressivamente  sostituito dalla
iniezione  o  reiniezione  in  unita' geologiche profonde, non appena
disponibili  pozzi  non  piu'  produttivi  ed  idonei all'iniezione o
reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto
dai commi 2 e 3.
  6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
sede  di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche profonde di
cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le
modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
    a)  per  la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del
pozzo  iniettore  o  reiniettore  non  sia sufficiente a garantire la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
    b)  per  il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione,
ordinaria   e   straordinaria,   volta   a   garantire   la  corretta
funzionalita'   e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo  e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
  7.  Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e'
autorizzato  previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare  l'assenza  di  pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
  8.  Al  di  fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli
scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti e
debitamente  autorizzati,  devono  essere convogliati in corpi idrici
superficiali   ovvero   destinati,  ove  possibile,  al  riciclo,  al
riutilizzo   o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di  mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata.