Art. 104. 
             Modalita' attuative di particolari obblighi 
 
  1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'  inferiore  ai
duecento  giorni  lavorativi,  l'adempimento   di   quanto   previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo  di  riunione
di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta  del  rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. 
  2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'  inferiore  ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la  sorveglianza  sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a  quelli  gia'
visitati dallo  stesso  medico  competente  e  gestiti  dalle  stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di  piani  di  sicurezza  relativi  ai  cantieri  in  cui
svolgono  la  loro  attivita'  i   lavoratori   soggetti   alla   sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una  volta  all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita'  i  lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri  e  i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro  rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria. 
  4. I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei  contratti  di
affidamento dei lavori che  il  committente  o  il  responsabile  dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione  dei  lavoratori,  sono  esonerati  da  quanto   previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).