(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 104)
                              Art. 104. 
 Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti consequenziali 

 
  La notificazione del  decreto  di  decadenza  priva  l'esattore,  i
collettori, gli ufficiali  esattoriali  e  i  messi  notificatori  di
qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 
  Il  sindaco  diffida  i  contribuenti,  mediante  l'affissione   di
appositi avvisi, a non effettuare pagamenti all'esattore  decaduto  e
provvede,  con  l'intervento  del  sorvegliante  o   del   sostituto,
eventualmente gia' nominali, a  ritirare  i  ruoli,  i  registi  e  i
documenti riguardanti la gestione dell'esattoria,  raccogliendoli  in
plichi suggellati. Di tali operazioni e' redatto processo verbale  in
contraddittorio con l'esattore decaduto o se questo non e'  presente,
con un funzionario del Comune designato dal sindaco. 
  Per la riattivazione del servizio di riscossione si  provvede  alla
nomina di uni delegato governativo e si applicano le disposizioni del
seguente Titolo III. 
  I ruoli, i  registri  e  i  documenti  ritirati  all'esattore  sono
consegnati dal sindaco, con apposito processo  verbale,  al  delegato
governativo. 
  L'esattore decaduto ha facolta' di intervenire alle  operazioni  di
consegna. 
  Se la decadenza non e' stata pronunciata per debiti  l'esattore  ha
diritto di completare la  riscossione  delle  entrate  inscritte  nei
ruoli interamente scaduti prima dalla dichiarazione di decadenza.