Art. 104. Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti consequenziali La notificazione del decreto di decadenza priva l'esattore, i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. Il sindaco diffida i contribuenti, mediante l'affissione di appositi avvisi, a non effettuare pagamenti all'esattore decaduto e provvede, con l'intervento del sorvegliante o del sostituto, eventualmente gia' nominali, a ritirare i ruoli, i registi e i documenti riguardanti la gestione dell'esattoria, raccogliendoli in plichi suggellati. Di tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con l'esattore decaduto o se questo non e' presente, con un funzionario del Comune designato dal sindaco. Per la riattivazione del servizio di riscossione si provvede alla nomina di uni delegato governativo e si applicano le disposizioni del seguente Titolo III. I ruoli, i registri e i documenti ritirati all'esattore sono consegnati dal sindaco, con apposito processo verbale, al delegato governativo. L'esattore decaduto ha facolta' di intervenire alle operazioni di consegna. Se la decadenza non e' stata pronunciata per debiti l'esattore ha diritto di completare la riscossione delle entrate inscritte nei ruoli interamente scaduti prima dalla dichiarazione di decadenza.