(Regolamento di polizia mortuaria- art. 104)
                              Art. 104. 
  1.  Le  cappelle  private  costruite  fuori  dal  cimitero   devono
rispondere a tutti i requisiti prescritti  dal  presente  regolamento
per le sepolture private esistenti nei cimiteri. 
  2. La loro costruzione ed il  loro  uso  sono  consentiti  soltanto
quando siano attorniate per un  raggio  di  metri  200  da  fondi  di
proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui  quali
gli  stessi   assumano   il   vincolo   di   inalienabilita'   e   di
inedificabilita'. 
  3. Venendo meno le condizioni di fatto  previste  dal  comma  2,  i
titolari  delle  concessioni  decadono  dal  diritto  di  uso   delle
cappelle. 
  4. Le cappelle private costruite  fuori  dal  cimitero,  nonche'  i
cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri  comunali,  alla
vigilanza dell'autorita' comunale.