Art. 104. 
      Orario di funzionamento della scuola materna ed organici 
  1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e'  di  8
ore e puo' raggiungere un massimo di 10  ore  giornaliere,  anche  su
proposta del consiglio di circolo. 
  2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si da'  luogo
ad assegnazione di docenti aggiunti. 
  3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e  fino
al  superamento  di  esse,  le  sezioni  di  scuola  materna  possono
funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano.  In
tal caso e' assegnato un solo docente  per  ciascuna  sezione,  fermo
restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di  cui
all'articolo 491. 
  4. Nei casi in  cui  il  funzionamento  della  scuola  materna  sia
inferiore  a  dieci  ore  giornaliere,  i  due  docenti  sono  tenuti
ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio. 
  5. Per la determinazione delle dotazioni  organiche  aggiuntive  si
applica qanto disposto dall'articolo 445. Per la  loro  utilizzazione
si applica quanto disposto dall'articolo 455.