Art. 104 
 
Elementi   da   considerare   nell'ambito   della   valutazione    di
  risolvibilita' di una banca o di un gruppo: regime transitorio. 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3,  per
valutare la  risolvibilita'  di  una  banca  o  di  un  gruppo,  sono
esaminati: 
    a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che
le linee di  operativita'  principali  e  funzioni  essenziali  siano
allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente; 
    b)  i  dispositivi  adottati  dalla  banca/gruppo   per   fornire
personale essenziale,  infrastrutture,  finanziamenti,  liquidita'  e
capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita'
principali e le funzioni essenziali; 
    c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della  banca/gruppo,
dei contratti di  servizio,  l'adeguatezza  dei  presidi  di  governo
adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali  contratti  siano
adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata,  nonche'  la
presenza di procedure per trasferire a terzi  i  servizi  forniti  in
virtu' di  tali  accordi,  in  caso  di  separazione  delle  funzioni
essenziali o delle linee di operativita' principali; 
    d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture di mercato; 
    e) l'adeguatezza dei  sistemi  informatici  per  permettere  alla
Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete  sulle
linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine
di agevolare decisioni rapide; 
    f)  la  capacita'  dei  sistemi   informatici   di   fornire   le
informazioni  essenziali   per   una   risoluzione   efficace   della
banca/gruppo in qualsiasi momento,  anche  in  situazioni  in  rapida
evoluzione; 
    g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i  propri  sistemi
informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia; 
    h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo
interessata, sia per il cessionario  nel  caso  in  cui  le  funzioni
essenziali e le linee di operativita'  principali  siano  oggetto  di
cessione; 
    i) le procedure adottate della banca/gruppo per  permettere  alla
Banca  d'Italia  di  disporre  delle  informazioni   necessarie   per
individuare i depositanti  e  gli  importi  coperti  dai  sistemi  di
garanzia dei depositi; 
    l)  l'ammontare  e  la  tipologia   delle   passivita'   soggette
ammissibili della banca/gruppo; 
    m) se sono previste garanzie infragruppo  o  operazioni  back  to
back, la misura in  cui:  i)  queste  operazioni  sono  effettuate  a
condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione
del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di
contagio nel gruppo 
    n) la misura in cui la struttura giuridica  del  gruppo  ostacola
l'applicazione degli strumenti  di  risoluzione  in  conseguenza  del
numero di societa', della complessita' della struttura del  gruppo  o
della difficolta' di associare le linee di business  alle  componenti
del gruppo; 
    o)  quando  la  valutazione  coinvolge  una   societa'   di   cui
all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo  Unico  Bancario,  la
misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche  o
societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto  negativo
sul ramo non finanziario del gruppo; 
    p) la disponibilita', presso  le  autorita'  degli  Stati  terzi,
delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita'  di
risoluzione dell'Unione Europea  nelle  azioni  di  risoluzione  e  i
margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea  e
autorita' degli Stati terzi; 
    q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in  modo
da conseguire gli obiettivi di risoluzione; 
    r) la misura in cui la struttura del gruppo permette  alla  Banca
d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o
di una o piu' delle sue componenti senza  provocare,  direttamente  o
indirettamente,  un  effetto  negativo  significativo   sul   sistema
finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e
al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso; 
    s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la  risoluzione
in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni
diverse; 
    t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione  in  modo
da conseguire  gli  obiettivi  di  risoluzione,  tenuto  conto  delle
possibili  ripercussioni  su  creditori,  controparti,  clientela   e
dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati
terzi; 
    u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione  della
banca/gruppo sul  sistema  finanziario,  infrastrutture  di  mercato,
sulla fiducia dei mercati finanziari  o  sull'economia  in  generale;
l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle  misure  o  dei
poteri di risoluzione a contenerlo. 
  2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra  l'altro,
dalle  possibili  conseguenze  del  dissesto  della  banca/gruppo  in
relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi  le  dimensioni,  la
complessita'   operativa,   la   struttura   societaria,   lo   scopo
mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. 
 
          Note all'art. 104: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.  65
          del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993,  vedasi
          nelle Note all'art. 2.