Art. 104 
 
     (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore) 
 
  1.  Per  gli  affidamenti  a  contraente  generale   di   qualunque
ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara,  per  gli
appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100
milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto  forma  di
cauzione  o  di  fideiussione  rilasciata   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia  definitiva  di  cui
all'articolo  103,  una  garanzia  dell'adempimento   di   tutte   le
obbligazioni del contratto e del  risarcimento  dei  danni  derivanti
dall'eventuale inadempimento delle  obbligazioni  stesse,  denominata
"garanzia  di  buon  adempimento"  e  una  garanzia  di   conclusione
dell'opera nei casi di risoluzione del contrato previsti  dal  codice
civile  e  dal  presente  codice,   denominata   "garanzia   per   la
risoluzione". 
  2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo  soggetto,  anche
quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1. 
  3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con  le  modalita'
di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari al cinque  per  cento
fisso dell'importo contrattuale come  risultante  dall'aggiudicazione
senza applicazione degli incrementi per ribassi di  cui  all'articolo
103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato  di
collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione,  o
comunque fino a dodici mesi dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato. 
  4.  La  garanzia  fideiussoria  "per  la  risoluzione"  di   natura
accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti  dal
codice civile e dal presente codice ed e' di importo pari al  10  per
cento  dell'importo  contrattuale,  fermo   restando   che,   qualora
l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni  di  euro,
la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro. 
  5. La garanzia "per la risoluzione" copre,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti, i costi per le procedure di  riaffidamento  da
parte della  stazione  appaltante  o  del  soggetto  aggiudicatore  e
l'eventuale  maggior  costo  tra  l'importo  contrattuale  risultante
dall'aggiudicazione originaria dei lavori  e  l'importo  contrattuale
del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati  gli  importi
dei pagamenti gia' effettuati o da  effettuare  in  base  agli  stati
d'avanzamento dei lavori 
  6. La garanzia "per la  risoluzione"  e'  efficace  a  partire  dal
perfezionamento del contratto e  fino  alla  data  di  emissione  del
certificato   di   ultimazione   dei    lavori,    allorche'    cessa
automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa  si  estingue
automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1,
anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 
  7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,  secondo  comma  del
codice civile. 
  8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato  entro  trenta
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o  del
soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo  per  cui  la
stazione   appaltante   o   il   soggetto   aggiudicatore    richiede
l'escussione. 
  9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le  garanzie  fideiussorie
di cui al comma 1, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo
103, comma 9. 
  10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli  articoli  93  e
103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso
verso  la  stazione  appaltante  o  il  soggetto  aggiudicatore   per
l'eventuale  indebito  arricchimento  e  possono  essere   rilasciate
congiuntamente da piu' garanti senza determinare tra essi vincoli  di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o  del  soggetto
aggiudicatore, i quali  in  caso  di  escussione  dovranno  procedere
pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti  designano  un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante
o il soggetto aggiudicatore. 
 
          Note all'art. 104 
              - Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile: 
              "Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) 
              Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.".