(Allegato-art. 104)
                              Art. 104. 
                        Termini di preavviso 
 
    1. In tutti i casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello  stesso  i  relativi  termini  sono
fissati come segue: 
      a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di  servizio  fino  a
due anni; 
      b) ulteriori  quindici  giorni  per  ogni  successivo  anno  di
anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi  di  preavviso.  A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione  di  anno  uguale  o
superiore al semestre. 
    2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma
1 e' di tre mesi. 
    3. I termini di preavviso decorrono dal primo  o  dal  sedicesimo
giorno di ciascun mese. 
    4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza  l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso.  L'azienda  o  ente  ha  diritto  di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al  dirigente,  un  importo
corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio  di  altre  azioni
dirette al recupero del credito. 
    5. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il  rapporto  stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il  consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 
    6. L'assegnazione  delle  ferie  non  puo'  avvenire  durante  il
periodo di preavviso. 
    7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita'  a  tutti
gli effetti. 
    8. In caso di decesso del dirigente o a seguito  di  accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso  ad  ogni  proficuo  servizio,
l'azienda  o  ente  corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
codice civile nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma  10
(Ferie e recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente  ai
giorni di ferie maturati e non goduti. 
    9.  L'indennita'  sostitutiva  del  preavviso   deve   calcolarsi
computando la retribuzione fissa e  le  stesse  voci  di  trattamento
accessorio riconosciute nel  caso  di  ricovero  ospedaliero  di  cui
all'art. 41 (Assenze per malattia).