Art. 104. Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a due anni; b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 e' di tre mesi. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento dell'inidoneita' assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'azienda o ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 41 (Assenze per malattia).