Art. 104 (Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento) 1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.