Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilita' 1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. 2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita'" volto a garantire il riconoscimento di una indennita' agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' di cui periodo precedente. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.