Art. 104 
 
               Assistenza e servizi per la disabilita' 
 
  1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e  i  progetti  di
vita  indipendente   per   le   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono  cura,
in  conseguenza  della  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,   lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  20  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. 
  2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal    nucleo    familiare    di    origine     ovvero     per     la
deistituzionalizzazione,   gli   interventi    di    supporto    alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento  della  consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica  da
Covid-19, lo stanziamento del  Fondo per  l'assistenza  alle  persone
con  disabilita'  grave   prive   del   sostegno   familiare di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge  22  giugno  2016,  n.  112,  e'
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
   3.  Al  fine  di  garantire  misure  di  sostegno  alle  strutture
semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative
regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per
persone  con   disabilita',   che   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19  devono  affrontare  gli  oneri  derivante
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno  per  le
strutture semiresidenziali  per  persone  con  disabilita'"  volto  a
garantire il riconoscimento di una indennita' agli enti gestori delle
medesime strutture di  cui  al  presente  comma,  con  una  dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio,  da  adottare  entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di  attribuzione
dell'indennita' di cui periodo precedente. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  150  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.