Articolo 105 
                 Diritti di uso e godimento pubblico 
 
   1.  Il  Ministero  e  le  regioni  vigilano,   nell'ambito   delle
rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso  e
godimento che il  pubblico  abbia  acquisito  sulle  cose  e  i  beni
soggetti alle disposizioni della presente Parte.