Art. 105. 
     Sospensione o revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione 
  1. Il Ministero della salute  sospende  o  revoca  l'autorizzazione
alla fabbricazione per una categoria di preparazioni o per  l'insieme
di  queste,  quando  viene  meno  una   delle   condizioni   previste
all'articolo 47. 
  2.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  relative  alla
fabbricazione  o  all'importazione  da  Paesi  terzi  di   medicinali
veterinari il Ministero della  salute,  oltre  alle  misure  previste
all'articolo 94 puo' disporre la sospensione  della  fabbricazione  o
vietare    l'importazione,    nonche'    revocare    o     sospendere
l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni
o per l'insieme di queste.