(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 105)
                              Art. 105. 
                    Riabilitazione dell'esattore 

 
  L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli articoli 43, 47, 51 e
60, che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito puo'  essere
riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo,  con  decreto
del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza. 
  Qualora l'esattore, prima  che  l'esattoria  sia  stata  nuovamente
conferita, abbia provveduto anche al pagamento  delle  somme  scadute
dopo la dichiarazione di decadenza, puo'  essere  riammesso,  con  lo
stesso decreto di riabilitazione, nella gestione  dell'esattoria.  La
riammissione e' resa nota al pubblico mediante affissione di appositi
avvisi.