Art. 105. Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei corpi armati dello Stato. Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale: a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo; b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle universita' statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facolta'; c) lettori di lingua straniera; d) professori a contratto secondo le modalita' dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti. Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto cui appartiene l'accademia o istituto militare. Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato. La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche ospedalieri militari puo' assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, puo' essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facolta' di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso le universita' statali. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le modalita' di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto.