Art. 105. 
Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione 
e specializzazione per gli ufficiali delle  Forze  armate  dei  corpi
                         armati dello Stato. 
 
  Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della  Marina  e  gli
altri istituti militari di istruzione superiore per la  formazione  e
la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate  e  dei  Corpi
armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie
non  militari  in  relazione  alle   proprie   esigenze   didattiche,
risultanti dai piani di  studi  approvati  annualmente  dal  Ministro
competente, al seguente personale: 
    a) professori  straordinari,  ordinari  e  assistenti  dei  ruoli
organici delle Accademie militari e dell'Istituto  idrografico  della
Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo; 
    b) professori straordinari, ordinari e associati di  ruolo  nelle
universita' statali anche a tempo pieno in aggiunta  all'insegnamento
d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facolta'; 
    c) lettori di lingua straniera; 
    d) professori a contratto secondo le modalita' dell'art. 25,  nei
limiti del 10 per cento degli insegnamenti. 
  Ai docenti di cui alle lettere a) e b)  del  precedente  comma  gli
insegnamenti  vengono   attribuiti   con   decreto   cui   appartiene
l'accademia o istituto militare. 
  Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente  primo  comma  gli
insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto
di diritto privato a tempo determinato. 
  La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche 
ospedalieri militari puo' assumere aspetti istituzionali attraverso 
  convenzioni  da   stipularsi   da   parte   delle   amministrazioni
  interessate. 
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, 
al personale docente appartenente ai ruoli organici  delle  accademie
militari  e  dell'Istituto  idrografico  della  Marina,  puo'  essere
consentito, previo  nulla  osta  degli  enti  di  appartenenza  e  di
concerto con i consigli di facolta' di svolgere attivita' didattica e
di ricerca presso le universita' statali. 
  Entro cinque anni dall'entrata in vigore del  presente  decreto  le
accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro
ordinamenti  adeguandoli,  per  quanto  concerne  le   modalita'   di
conferimento  degli  insegnamenti,  alle  disposizioni  del  presente
decreto.