Art. 105 
          Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio 
 
  1. Se la  somma  distribuita  ai  soci  o  partecipanti  sull'utile
dell'esercizio,  diminuita  della  parte  assegnata  alle  azioni  di
risparmio al portatore, e' superiore al  64  per  cento  del  reddito
dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti  esercizi,
l'imposta e' aumentata di un importo pari  a  nove  sedicesimi  della
differenza. 
  2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri  fondi
formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere
dall'esercizio in corso alla data  del  1  dicembre  1983,  l'imposta
dovuta  per  l'esercizio  nel  quale  ne  e'  stata   deliberata   la
distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove  sedicesimi  del
relativo ammontare, diminuito della parte assegnata  alle  azioni  di
risparmio al portatore. 
  3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in  un  esercizio,  al
lordo delle perdite riportate da precedenti  esercizi,  e'  superiore
all'utile risultante dal bilancio,  la  differenza  e'  computata  in
diminuzione delle riserve o fondi di cui  al  comma  2,  i  quali  si
considerano assoggettati ad imposta per  l'ammontare  corrispondente.
Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve
o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si  computa  in  aumento  degli
utili dei successivi esercizi che possono  essere  distribuiti  senza
maggiorazione. 
  4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri  fondi
gia' esistenti alla Fine dell'ultimo esercizio  chiuso  anteriormente
alla data del 1  dicembre  1983,  o  formati  con  utili  o  proventi
dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale  ne
e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo  pari
al 15  per  cento  del  relativo  ammontare,  diminuito  della  parte
assegnata alle azioni di risparmio al portatore. 
  5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi  da
1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al  capitale
e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci. 
  6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si  applicano  se  le  somme
distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che  in  caso
di distribuzione concorrono a formare  il  reddito  imponibile  della
societa' o dell'ente; b) da riserve o altri  fondi  che  in  caso  di
distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti. 
  7. Nella relazione degli  amministratori  allegata  al  bilancio  o
rendiconto  e  nella  dichiarazione   dei   redditi   devono   essere
distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo  delle  riserve  e
degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio  in  corso  alla
data  del  1  dicembre  1983  con  utili  o   proventi   assoggettati
all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e  degli  altri
fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle  riserve  e
degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle
riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del  comma  6;  e)
l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla
lettera b) del comma 6. 
  8. Le somme distribuite, se nella  relativa  deliberazione  non  e'
stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle  riserve
o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7.  Se
nella  relazione  degli  amministratori  o  nella  dichiarazione  dei
redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta  e'
in ogni caso aumentata di un importo pari  a  nove  sedicesimi  delle
somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi. 
  9.  Ai  fini  della  applicazione  agli  enti   commerciali   delle
disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno  riferimento
si ha riguardo alla data di entrata  in  vigore  del  presente  testo
unico anziche' a quella del 11 dicembre 1983.