Art. 105. 1. A norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
Nota all'art. 105: - L'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato: "Art. 341. - Il Ministro per l'interno ha facolta' di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita' differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria".