Art. 105 (a).
                     Traino di macchine agricole
  1. I convogli formati da macchine  agricole  semoventi  e  macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di (( 16,50 )) m.
  2.  Nel  limite  di  cui  al  comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio  agricolo  o  non  piu'  di  due  macchine
operatrici  agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
  3. Alle trattrici agricole con attrezzi  portati  anteriormente  e'
fatto  divieto  di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante  del
veicolo traente.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
 
             (a) Il presente articolo e'  stato  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata   corrige  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.