Art. 105. Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli 41 (Assenze per malattia), 43 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio) e 72 (Codice disciplinare), ha luogo: a) al compimento del limite di eta' o al raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'azienda o ente, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dirigente; c) per recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 36, comma 4, del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come modificato dall'art. 8, comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV e 35, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come modificato dall'art. 8, comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Recesso dell'azienda o ente); d) per decesso del dirigente; e) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l'accesso; f) per recesso unilaterale ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'azienda o ente comunica tempestivamente e comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il dirigente deve dare comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.