Art. 105 
 
Finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  poverta'
                              educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e'  destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 
  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e  bambine
di eta' compresa fra i 3 e  i  14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a
settembre 2020; 
  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad
implementare le opportunita' culturali e educative dei minori. 
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce  i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  comma  1  e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle  lettere  a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la  finalita'  di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2020.  Al
relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.