Articolo 106
                  Uso individuale di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  concedere  l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna,
per  finalita'  compatibili  con  la  loro  destinazione culturale, a
singoli richiedenti.
  2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.