Art. 106. 
             Procedure di consultazione e coordinamento 
  1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze,  delle  infrastrutture  e  trasporti,   nonche'   le   altre
amministrazioni pubbliche di volta in volta  competenti  per  materia
alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e  secondo  le
rispettive competenze, alla realizzazione di un  sistema  di  scambio
rapido di informazioni  mediante  un  adeguato  supporto  informativo
operante in via telematica, anche attraverso il Sistema  pubblico  di
connettivita', in conformita' alle  prescrizioni  stabilite  in  sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione  delle
informazioni. 
  2.  I  criteri  per  il  coordinamento   dei   controlli   previsti
dall'articolo 107  sono  stabiliti  in  una  apposita  conferenza  di
servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni
di cui al comma 1, convocata almeno due  volte  l'anno  dal  Ministro
delle attivita' produttive;  alla  conferenza  partecipano  anche  il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1
di volta in volta competenti per materia. 
  3. La conferenza di cui al comma 2,  tiene  conto  anche  dei  dati
raccolti  ed  elaborati  nell'ambito  del  sistema   comunitario   di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero. 
  4.  Alla  conferenza  di  cui  al  comma  2,   possono   presentare
osservazioni gli organismi di  categoria  della  produzione  e  della
distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi  dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco  di  cui  all'articolo
137, secondo modalita' definite dalla conferenza medesima.