ART. 106
                  (scarichi di acque reflue urbane
            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo i
requisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza del
presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  al
settantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,
contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.