Art. 106. Divieto di fabbricazione, importazione, detenzione, vendita, fornitura e impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica. 1. Il Ministero della salute al fine del controllo della eradicazione di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto il territorio nazionale o su parte di esso la fabbricazione, l'importazione, la detenzione, la vendita, la fornitura e l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, qualora si accerti che: a) la somministrazione del prodotto in questione agli animali interferisce con l'attuazione di un programma nazionale volto a diagnosticare, controllare o eradicare malattie animali, ovvero puo' creare difficolta' nella certificazione dell'assenza di contaminazione degli animali vivi o degli alimenti o di altri prodotti ottenuti dagli animali trattati; b) la malattia per la quale il prodotto dovrebbe conferire l'immunita' risulta sostanzialmente assente dal territorio preso in considerazione. 2. In applicazione del comma 1, il Ministero della salute puo' rifiutare il rilascio di una AIC richiesta secondo le procedure di cui agli articoli 36, 37 e 38.