Art. 106. 
Divieto  di   fabbricazione,   importazione,   detenzione,   vendita,
fornitura e impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica. 
  1.  Il  Ministero  della  salute  al  fine  del   controllo   della
eradicazione di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto  il
territorio  nazionale  o  su  parte   di   esso   la   fabbricazione,
l'importazione, la detenzione, la vendita, la fornitura  e  l'impiego
di medicinali veterinari ad azione immunologica, qualora  si  accerti
che: 
    a) la somministrazione del prodotto  in  questione  agli  animali
interferisce con l'attuazione  di  un  programma  nazionale  volto  a
diagnosticare, controllare o eradicare malattie animali, ovvero  puo'
creare   difficolta'    nella    certificazione    dell'assenza    di
contaminazione degli  animali  vivi  o  degli  alimenti  o  di  altri
prodotti ottenuti dagli animali trattati; 
    b) la malattia  per  la  quale  il  prodotto  dovrebbe  conferire
l'immunita' risulta sostanzialmente assente dal territorio  preso  in
considerazione. 
  2. In applicazione del comma 1,  il  Ministero  della  salute  puo'
rifiutare il rilascio di una AIC richiesta secondo  le  procedure  di
cui agli articoli 36, 37 e 38.