Art. 106 (L)
Esenzione  per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 33)

  1.  Per  le  opere  che  si  eseguono  a  cura  del  genio militare
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alle sezioni II e III del
presente  capo  e'  assicurata  dall'organo  all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.