Art. 106. (Art. 14 del Testo Unico) STRISCE DI MARGINE Le strisce di colore giallo continue sono impiegate per segnalare il bordo della carreggiata, ovvero per delimitare questa dalle adiacenti piste ciclabili, dalle banchine, dalle piazzuole di deposito materiali (fig. 115). Chiodi, inserti o dispositivi catadiottrici di colore giallo possono essere associati a queste strisce o sostituirle. Le strisce di margine discontinue di colore giallo sono ammesse in corrispondenza di parcheggi, piazzuole di sosta o di ricovero, aree di servizio e di ricreazione (fig. 116-a) ovvero anche in caso di diramazioni od accessi in corrispondenza dei quali sia utile delimitare il margine della carreggiata della strada principale (fig. 116-b). La lunghezza dei segmenti e quella degli intervalli deve essere rispettivamente di m. 1,00. Nei casi piu' importanti la larghezza della striscia puo' essere portata a cm. 30.