(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 106)
                              Art. 106. 
                         Nomina del delegato 

 
  Nelle ipotesi previste dagli articoli 35 e 104 e in ogni altro caso
di  vacanza  dell'esattoria  il  prefetto,  sentito  l'intendente  di
finanza  ed  il  sindaco,  nomina  un   delegato   alla   riscossione
scegliendolo, nell'ordine, tra gli  esattori  e  i  ricevitori  delle
imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli  esattori  che  non
siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli  impiegati  dello
Stato a riposo o in attivita' di servizio. In  mancanza  il  delegato
puo' essere scelto tra persone che offrano  sufficienti  garanzie  di
competenza e modalita'. 
  Al  delegato  governativo  si  applicano  le  norme  stabilite  per
l'esattore salvo quanto disposto negli articoli seguenti.