Art. 106 Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio 1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'articolo 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. 2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia.
Nota all'art. 106: L'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' dispone: "Art. 105 (Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro). - L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102. L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1 ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' ha sede ed opera nei territori stessi". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (incentivi per il rilascio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia): "Art. 2. - 1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'art. 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47. 3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700. 4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno. 5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986". - Il comma 5 dell'art. 14 (riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali) della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, e' anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE".